Il  Senato  della Repubblica, nella seduta pomeridiana del 7 giugno
1989, e la Camera dei deputati, nella  seduta  del  28  giugno  1989,
hanno  deliberato,  in  identico testo, rispettivamente a maggioranza
assoluta dei propri componenti, il seguente:
                               Art. 1.
                        Formazione dell'elenco
  1.  L'elenco  previsto  dall'articolo  135  della  Costituzione  e'
costituito  di  quarantacinque  persone  aventi   i   requisiti   per
l'eleggibilita' a senatore.
  2.  L'elenco  e'  formato  ogni  nove  anni, mediante elezione, dal
Parlamento in seduta comune, osservando le  modalita'  stabilite  per
l'elezione dei giudici ordinari della Corte costituzionale.
  3.  Con  le  stesse  modalita'  il  Parlamento provvede ad elezioni
suppletive qualora per sopravvenute vacanze l'elenco si riduca a meno
di trentasei persone.
  4.   I   nomi  degli  eletti  sono  immediatamente  comunicati  dal
Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e
al Presidente della Corte costituzionale.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  unico  delle  note  qui  pubblicato  e' stato
          redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             Il   testo   dell'art.  135  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
             "Art.  135.  -  La  Corte  costituzionale e' composta di
          quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della
          Repubblica,  per un terzo dal Parlamento in seduta comune e
          per  un  terzo  dalle  supreme  magistrature  ordinaria  ed
          amministrative.
             I  giudici  della Corte costituzionale sono scelti fra i
          magistrati anche a  riposo  delle  giurisdizioni  superiori
          ordinaria  ed  amministrative,  i  professori  ordinari  di
          universita' in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti
          anni di esercizio.
             I  giudici  della Corte costituzionale sono nominati per
          nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal  giorno  del
          giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
             Alla  scadenza  del  termine  il  giudice costituzionale
          cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
             La  Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme
          stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in  carica
          per  un  triennio, ed e' rieleggibile, fermi in ogni caso i
          termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
             L'ufficio  di  giudice  della Corte e' incompatibile con
          quello di membro del Parlamento, di un consiglio regionale,
          con  l'esercizio  della  professione di avvocato e con ogni
          carica ed ufficio indicati dalla legge.
             Nei   giudizi   d'accusa   contro  il  Presidente  della
          Republica intervengono,  oltre  i  giudici  ordinari  della
          Corte,  sedici  membri  tratti  a  sorte  da  un  elenco di
          cittadini  aventi  i  requisiti   per   l'eleggibilita'   a
          senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante
          elezione con le stesse modalita' stabilite  per  la  nomina
          dei giudici ordinari".