Il Senato della Repubblica, nella seduta pomeridiana del 7 giugno 1989, e la Camera dei deputati, nella seduta del 28 giugno 1989, hanno deliberato, in identico testo, rispettivamente a maggioranza assoluta dei propri componenti, il seguente: Art. 1. Formazione dell'elenco 1. L'elenco previsto dall'articolo 135 della Costituzione e' costituito di quarantacinque persone aventi i requisiti per l'eleggibilita' a senatore. 2. L'elenco e' formato ogni nove anni, mediante elezione, dal Parlamento in seduta comune, osservando le modalita' stabilite per l'elezione dei giudici ordinari della Corte costituzionale. 3. Con le stesse modalita' il Parlamento provvede ad elezioni suppletive qualora per sopravvenute vacanze l'elenco si riduca a meno di trentasei persone. 4. I nomi degli eletti sono immediatamente comunicati dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte costituzionale.
AVVERTENZA: Il testo unico delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 135 della Costituzione e' il seguente: "Art. 135. - La Corte costituzionale e' composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di universita' in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed e' rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. L'ufficio di giudice della Corte e' incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Republica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilita' a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalita' stabilite per la nomina dei giudici ordinari".